Negli articoli 124, 125 e 127 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, alle parole: "lire trenta", "lire ventisei" e "lire centosessanta", sono sostituite le parole: "lire cento", "lire cinquanta" e "lire trecento". Negli articoli 126, 128, 129, 131, e 132-bis dello stesso ordinamento, alle parole: "cinquantacinque", "centocinque", "duecentosessanta", "seicentocinquanta", "millequaranta" "cinquantacinque" e "trecentonovanta" sono sostituite le seguenti: "duecento", "trecento", "cinquecento", "mille", "duemila" "duecento", "mille".

Testo vigente dal 1 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-12;322~art8 · fonte su Normattiva