Il Comitato centrale della cooperazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e' composto:

  • 1)dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente della Commissione centrale per le cooperative;
  • 2)da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285;
  • 3)da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta. I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della Commissione centrale per le cooperative appartenenti alla rispettiva amministrazione od associazione.

Testo vigente dal 14 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;48~artunico · fonte del testo