Art. 5
Al testo del primo comma, dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e' sostituito il seguente: "La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un Comitato composto dal presidente, o dal vicepresidente, da due membri scelti tra quelli indicati ai numeri 1) e 2) dell'art. 3 e da due membri scelti fra quelli indicati al n. 3) dell'articolo predetto".
Testo vigente dal 15 giugno 1949
