L'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e' sostituito dal seguente: "E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue:

  • 1)il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sua vece un funzionario della stessa direzione generale di grado non inferiore al 6°;
  • 2)un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, finanze, tesoro, lavori pubblici, agricoltura, e foreste, trasporti, industria e commercio, marina mercantile, lavoro e previdenza sociale, nonche' del Sottosegretariato per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;
  • 3)i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di cinque effettivi e cinque supplenti per ciascuna associazione;
  • 4)un esperto in qualita' di membro effettivo e uno in qualita' di membro supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento. "In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono attivita' nel campo della cooperazione. "I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. "La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente. "La Commissione e' convocata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che ha facolta' di partecipare alle sue adunanze. "La segreteria della Commissione e' costituita da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro".

Testo vigente dal 15 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-05-08;285~art3 · fonte del testo