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Il presidente ed i membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile. Essi, ad eccezione del direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, permangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. Non puo' essere membro del suddetto Consiglio chi sia proprietario, amministratore, rappresentante o consulente di societa' o ditte che siano o entrino in rapporto di affari con l'Amministrazione dell'aviazione civile. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese. Per la validita' delle adunanze del Consiglio superiore dell'aviazione civile occorre la presenza di almeno dodici membri, oltre il presidente, e per la validita' dei pareri, la maggioranza degli intervenuti.

Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;141~art8 · fonte su Normattiva