Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Art. 6 — Comitato di vigilanza
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende alla amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:
- a)il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;
- b)il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;
- c)un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;
- d)un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del tesoro;
- e)sette rappresentanti effettivi e sette supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi;
- f)tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle aziende di trasporto aereo;
- g)il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo. I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a base nazionale. In mancanza di Associazioni sindacali a carattere nazionale o nel caso in cui queste non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sara' per esse stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo ha facolta' di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti. I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Testo vigente dal 27 luglio 1965
