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Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro e' corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare l'ammontare mensile di lire 600.000; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981 detto importo massimo e' aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

Testo in vigore dal 16 agosto 1980 al 20 luglio 1994

urn:nir:stato:legge:1980-08-13;427~artunico · fonte del testo