Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: "ART. 17-bis. - (Previsione di norme di attuazione). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalita' di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonche' i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalita' di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal Titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dal Titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2. 3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per disciplinare le modalita' per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del presente decreto, nonche' le norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell'articolo 12-sexies, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le modalita' di destinazione del denaro, nonche' di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilita'. 4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonche' quello previsto dall'articolo 13, comma 8, sono emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato". Fino alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dal comma 1 del presente articolo, continuano a osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni dei decreti gia' emanati a norma dell'articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, per stabilire le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di protezione nonche' i criteri di formulazione e le modalita' di attuazione del programma medesimo.
Testo vigente dal 10 marzo 2001
