[1]Negli articoli da 1 a 4 e da 6 a 8, nonche' nell'articolo 18 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono inserite, rispettivamente, le seguenti rubriche:
- a)articolo 1: "Sequestro dei beni utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto", b)
[2]articolo 2: "Nullita' dei contratti di assicurazione";
- c)articolo 3: "Omessa denuncia";
- d)articolo 4: "Comunicazioni al Governatore della Banca d'Italia";
- e)articolo 6: "Attenuante speciale in caso di collaborazione";
- f)articolo 7: "Disposizioni processuali";
- g)articolo 8: "Nuclei di polizia interforze";
- h)articolo 18: "Entrata in vigore".
Testo vigente dal 10 marzo 2001
