Per "essenze distillate" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti per distillazione, in corrente di vapore e sotto vuoto, dalla scorza fresca del frutto. Per la sua commercializzazione, l'essenza distillata deve recare sulle confezioni la denominazione "essenza distillata" seguita dal nome del frutto da cui deriva.

Testo vigente dal 11 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;170~art3 · fonte su Normattiva