Art. 1 — Essenze agrumarie
Per "essenze" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza. L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali la denominazione "essenza" seguita dal nome del frutto da cui deriva.
Testo vigente dal 11 maggio 1983
