Per "essenze concentrate" degli agrumi si intendono gli oli volatili descritti dall'articolo 1, privati totalmente o in parte dei costituenti terpenici, sesquiterpenici e del residuo non volatile. Le essenze concentrate devono essere commercializzate con la corrispondente denominazione derivante dall'operazione fisica cui sono state sottoposte ("deterpenate", "desesquiterpenate", "concentrate").

Testo vigente dal 11 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;170~art2 · fonte su Normattiva