Art. 2 — Essenze concentrate
Per "essenze concentrate" degli agrumi si intendono gli oli volatili descritti dall'articolo 1, privati totalmente o in parte dei costituenti terpenici, sesquiterpenici e del residuo non volatile. Le essenze concentrate devono essere commercializzate con la corrispondente denominazione derivante dall'operazione fisica cui sono state sottoposte ("deterpenate", "desesquiterpenate", "concentrate").
Testo vigente dal 11 maggio 1983
