Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1973, n. 755, e' sostituito dal seguente: "La societa' concessionaria provvedera' a propria cura e spesa alla ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale della capitale, e fornira' gratuitamente alle amministrazioni dello Stato i locali e le aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto per il movimento degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci".

Testo vigente dal 10 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-21;985~art2 · fonte su Normattiva