Per la realizzazione delle opere previste nell'articolo precedente e delle altre opere ritenute indifferibili o urgenti, il Ministro per i trasporti si avvale della societa' concessionaria, mediante affidamento alla stessa in regime di concessione della esecuzione dei lavori e degli interventi occorrenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, comma secondo, 5 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

Testo vigente dal 10 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-21;985~art6 · fonte su Normattiva