Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministro dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale del Corpo, in deroga alle norme vigenti. La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante espropriazione per pubblica utilita'.

Testo vigente dal 10 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;831~art3 · fonte su Normattiva