L'art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, e' modificato come segue: "Ai sindaci dei Comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:
- 1)Comuni fino a 1000 abitanti fino a lire 10.000;
- 2)Comuni da 1.001 abitanti a 3.000 fino a lire 20.000;
- 3)Comuni da 3.001 abitanti a 10.000 fino a lire 50.000;
- 4)Comuni da 10.001 abitanti a 30.000 fino a lire 70.000;
- 5)Comuni da 30.001 abitanti a 50.000 fino a lire 90.000;
- 6)Comuni da 50.001 abitanti a 100.000 fino a lire 120.000, compresi tutti i capoluoghi di provincia;
- 7)Comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000;
- 8)Comuni da 250.001 abitanti a 500.000 fino a lire 240.000;
- 9)Comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000. L'indennita' suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, puo' essere assegnata, nei limiti sopraindicati, all'assessore anziano o delegato".
Testo vigente dal 7 marzo 1963
