Alle persone affette da piu' minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1› marzo 1991 spetta un'indennita' cumulativa pari alla somma delle indennita' attribuibili ai sensi delle norme citate.
Testo vigente dal 10 gennaio 1992
