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I capitani dell'Arma dei carabinieri, inseriti nei primi 35, 35 e 34 posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976, sono promossi - mediante la formazione di appositi quadri suppletivi - al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1 gennaio 1975, 1 gennaio 1976 e 1 gennaio 1977. Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado. La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verra' riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Testo in vigore dal 23 agosto 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-07-29;392~art1 · fonte del testo