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Gli atti indicati nell'articolo precedente, gia' regolarmente registrati con l'imposta fissa di registro, non perdono il privilegio qualora il valore accertato in seguito a procedura di valutazione, definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi i tre quarti del limite massimo di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 30 giugno 1966 al 22 dicembre 2008
