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Il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e' sostituito dal seguente: "Al personale civile e militare libico ed eritreo gia' dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea e' riconosciuto, in relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874".

Testo in vigore dal 23 gennaio 1962 al 22 dicembre 2008

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