Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli alloggi trasferiti dal comune di Messina all'Istituto autonomo per le case popolari, ai sensi della legge 21 agosto 1940, n. 1289, possono essere assegnati in proprieta', con la facolta' di riscatto prevista dall'art. 258 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, agli aventi diritto che li occupano alla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande per l'assegnazione in proprieta' di detti alloggi debbono essere presentate all'Istituto per le case popolari entro il 31 dicembre 1955.

Testo in vigore dal 20 luglio 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-07-01;556~art2 · fonte del testo