[1]ALLEGATO (articolo 1)
[2]Presidenza del Consiglio dei Ministri
[3]INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO MODIFICATIVA DELL'ARTICOLO 12 DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE 1986 ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516
[4]PREAMBOLO
[5]La Repubblica Italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, considerata l'opportunita' di procedere alla modificazione dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della citata intesa, di modificarla con le seguenti disposizioni:
[6]Articolo 1 (Istituto Avventista di Cultura Biblica)
[7]1. Il comma primo dell'articolo 12 dell'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, firmata il 29 dicembre 1986, e' sostituito dal seguente:
[8]"Articolo 12
[9]1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore".
[10]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 27/6/2009, n. 147 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 19 giugno 2009
