Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni
Art. 5 — Modifiche all'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti semplificazioni in favore del mercato dell'arte
All'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3:
- 1)alla lettera a), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;
- 2)dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500»;
- b)al comma 4:
- 1)alla lettera b), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;
- 2)dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia inferiore a euro 13.500».
Testo vigente dal 30 marzo 2026
