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Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 23 giugno 1970, n. 503, e' sostituito dal seguente comma: "I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle regioni a statuto speciale sono designati dall'organo competente a norma dei rispettivi statuti".

Testo in vigore dal 17 aprile 1974 al 18 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1974-03-11;101~art2 · fonte su Normattiva