Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori. In ogni caso devono essere istituiti un laboratorio per gli esami e le analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e un laboratorio per l'analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi, prelevati dagli organi del Ministero della sanita' ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Gli istituti che svolgano taluna delle attivita' produttive indicate nell'articolo 5 o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori. La legge regionale stabilisce che nel caso che un istituto imprenda la produzione di farmaci, il laboratorio di cui si avvale a questo scopo assume il carattere di azienda speciale, con proprio regolamento e con un di rettore appositamente designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

Testo vigente dal 8 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-23;745~art6 · fonte su Normattiva