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All'articolo 18 della legge 23 giugno 1970, n. 503, e' aggiunto il seguente comma: "In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione puo' concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40 mila mensili pro capite".

Testo in vigore dal 17 aprile 1974 al 18 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1974-03-11;101~art3 · fonte su Normattiva