Art. 3
La spesa di cui al precedente articolo 1 della presente legge gravera' per lire 2 miliardi sui fondi destinati al palazzo di giustizia di Napoli, in applicazione della legge 25 aprile 1957, n. 309, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e per lire 2 miliardi annui su quelli da iscriversi nello stesso stato di previsione per gli esercizi 1964-65 e 1965-66.
Testo vigente dal 26 marzo 1963
