Modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli
Art. 2
Per l'acquisizione dell'area di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato:
- a)ad acquistare l'area di proprieta' delle ferrovie dello Stato, facente parte del comprensorio predetto e gli edifici che sulla stessa insistono;
- b)a conseguire la disponibilita' dell'area e delle costruzioni demaniali facenti parte dello stesso comprensorio;
- c)ad acquistare, anche mediante espropriazione per pubblica utilita', le aree di proprieta' privata facenti parte del comprensorio predetto, e gli edifici che sulle stesse insistono. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili. Per la determinazione dell'indennita' di espropriazione si applicheranno le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
Testo vigente dal 26 marzo 1963
