Art. 1
L'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 285, e' sostituito dal seguente: L'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la parte relativa all'ampliamento ed al riadattamento del Palazzo di giustizia di Napoli e' modificato, sostituendo alle parole "nonche' all'ampliamento e riadattamento del Palazzo di giustizia di Napoli " le seguenti: " nonche' alla costruzione, nel limite di 6 miliardi di lire, del nuovo Palazzo di giustizia di Napoli da realizzare sull'area che, sentito il Consiglio dell'Ordine forense e le Autorita' giudiziarie di Napoli, sara' delimitata dal Ministero dei lavori pubblici, di intesa con il comune di Napoli".
Testo vigente dal 23 dicembre 1966
