Art. 2
L'articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 285, e' sostituito dal seguente. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sano dichiarati urgenti ed indifferibili. Per la determinazione dell'indennita' di espropriazione, si applicano le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892".
Testo vigente dal 23 dicembre 1966
