Art. 5 — Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio
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L'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' sostituito dal seguente: "Art. 34. - 1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti".
Testo in vigore dal 16 dicembre 2004 al 9 ottobre 2010
