Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1983 al 28 maggio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Spedizione di navi: (24) (25) (26)

[2]sino a 50 tonnellate di stazza netta.......... gratuito da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta. L. 12 per tonn. da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta. L. 16 per tonn. da 3.001 tonnellate di stazza netta in su.... L. 20 per tonn.

[3]--------------- (24) Sotto questa denominazione sono compresi tutti o parte degli atti e delle operazioni che possono essere richiesti agli uffici consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di una nave. Tali atti ed operazioni a titolo esemplificativo sono i seguenti: denuncia del comandante all'arrivo, prevista dall'articolo 182 del codice della navigazione; certificato di arrivo o di partenza; rapporto sullo stato sanitario; vidimazione del giornale nautico e degli altri libri di bordo prescritti; visto sul ruolo di equipaggio e sulla licenza con menzione dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinai e di altre persone addette al servizio della nave e della sostituzione del comandante; aggiunta di fogli al ruolo ed ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo e del passavanti provvisorio; convalida dei libri provvisori formiati dal comandante della nave; vidimazione e legalizzazione di manifesti di entrata o di uscita; deposito e relativo processo verbale di ogni atto compilato dal comandante per causa di diserzione o di altri reati; dichiarazione e certificato di semplice approdo, di approdo forzato, anche solo per scontare contumacia, e della loro durata; rilascio di patente di sanita'; eventuale vidimazione o rettificazione o sostituzione di quella o di altro analogo documento;

[4]atto di deposito e di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra, e delle loro paghe; visto su certificati e vidimazione di atti relativi all'equipaggio; copia od estratto del ruolo o d'altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorita' locale, per conoscere il caricamento, lo scaricamento o il permesso d'uscita della nave; compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o di polizza di carico; convenzione di arruolamento dell'equipaggio; sostituzione del comandante o padrone marittimo ed atti occorrenti per tale sostituzione; processo verbale di visita ed ispezione nei casi contemplati dall'articolo 165 del codice della navigazione e dall'articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri; visita sanitaria di una nave nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali; indagini a seguito di denunzia, da parte del comandante, di avvenimenti straordinari (articolo 182 del codice della navigazione). (25) La tassa e' dovuta una sola volta qualunque sia il numero degli atti compiuti, Nessuna tassa e' dovuta per la spedizione di navi addette esclusivamente alla pesca mediterranea entro gli stretti di Gibilterra, Suez e Dardanelli, anche se superiori a 50 tonnellate di stazza netta. (26) Le frazioni di tonnellate sono computate per intero se superano meta' tonnellata; diversamente, non se ne tiene conto.

Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 28 maggio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;185~art36 · fonte su Normattiva