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[1]Vidimazione di documenti doganali: (28) (29) per ogni vidimazione................. L. 40.000

[2]--------------- (28) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'articolo 64. (29) Qualora i documenti siano richiesti per l'introduzione in Italia di beni godenti franchigia, la vidimazione e' gratuita.

Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 17 ottobre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;185~art65 · fonte su Normattiva