Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1987 al 28 maggio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Vidimazione di documenti doganali: (28) (29) per ogni vidimazione................. L. 40.000 2
[2]--------------- (28) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'articolo 64. (29) Qualora i documenti siano richiesti per l'introduzione in Italia di beni godenti franchigia, la vidimazione e' gratuita.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 2 maggio 1987
2Il Decreto 2 maggio 1987 (in G.U. 02/10/1987, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Sono aumentati del 50% i diritti relativi agli atti di cui alla sezione VII, esclusi gli atti gratuiti".
Testo in vigore dal 17 ottobre 1987 al 28 maggio 2011
