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Il personale docente, di ruolo o incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di "psichiatria", ove esista, viene assegnato all'insegnamento di "clinica psichiatrica". Il personale docente, di ruolo o incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di "clinica delle malattie nervose e mentali" viene assegnato all'insegnamento di "clinica neurologica", ovvero qualora non si verifichi l'ipotesi di cui al comma precedente, ad uno dei due nuovi insegnamenti, a domanda. Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Testo in vigore dal 15 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;238~art2 · fonte del testo