Le spese di suggellamento e di riapertura degli apparecchi radioriceventi previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono elevate a lire diecimila.
Testo vigente dal 24 luglio 1984
