Le soprattasse stabilite nell'articolo 5, comma 49, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, devono intendersi sostitutive di quelle previste ai numeri 1 e 2 della tabella delle infrazioni annessa alla legge 24 gennaio 1978, n. 27. Resta ferma l'applicazione delle soprattasse divenute definitive e non si da' luogo a rimborsi per quelle gia' pagate.

Testo vigente dal 24 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-21;362~art9 · fonte su Normattiva