La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale per promozione o avanzamento per merito di guerra in conseguenza delle preesistenti disposizioni resta ferma qualora dovesse risultare piu' favorevole di quella che gli deriverebbe dall'applicazione della presente legge. I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati.

Testo vigente dal 20 agosto 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;726~art3 · fonte del testo