I provvedimenti, conseguenti all'applicazione del precedente articolo, non comportano corresponsione di assegni arretrati.
Testo vigente dal 13 gennaio 1953
I provvedimenti, conseguenti all'applicazione del precedente articolo, non comportano corresponsione di assegni arretrati.
Testo vigente dal 13 gennaio 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2988~art2 · fonte del testo