Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654, ratificato con la legge 28 dicembre 1952, n. 4417, hanno effetto dal 1 febbraio 1939. Con effetto dalla, stessa data, gli ufficiali della Guardia di finanza, cui sia stato conferito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai sensi dell'art. 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899, quale risulta sostituito dall'art. 9 del regio decreto-legge 16 febbraio 1939, n. 321, acquistano titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dettero contributo.

Testo vigente dal 20 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;726~art2 · fonte del testo