All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, valutato in lire 2.200 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito dei prodotti della rete principale per l'esercizio medesimo. All'onere relativo all'esercizio 1960-61, valutato in lire 5.400 milioni, si provvede: per milioni 2.150 con riduzioni da apportare ai capitoli della spesa n. 4 per milioni 100, n. 10 per milioni 400, n. 15 per milioni 500, n. 16 per milioni 1.000, n. 19 per milioni 30, n. 20 per milioni 70 e n. 21 per milioni 50; e per la restante quota con le disponibilita' delle dotazioni dei capitoli della spesa n. 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 102, 104. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1227~art2 · fonte del testo