Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1977 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio, rimangono estinti nei confronti di coloro che alla data dell'infrazione avrebbero potuto contrarre matrimonio in base alle nuove condizioni stabilite nell'articolo 1.
Testo in vigore dal 24 agosto 1977 al 22 dicembre 2008
