L'articolo 20 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quelle previste dagli articoli da 1 a 9, e' punito con la multa fino a lire un milione. La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette".

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;385~art10 · fonte su Normattiva