L'articolo 13 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, puo' autorizzare la produzione di acqueviti destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel Paese importatore".

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;385~art6 · fonte su Normattiva