L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentiti:

  • 1)l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite a una gradazione alcolica non inferiore a 40° ne' superiore a 60°. L'acqua potabile deve avere un grado di mineralizzazione compreso nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanita' e il Ministro per le finanze; deve comunque essere esclusa la presenza di componenti chimici indici di inquinamento mentre i residui di trattamento dell'acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica possono essere tollerati solo entro i limiti stabiliti col suddetto decreto;
  • 2)l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;
  • 3)la colorazione a mezzo di caramello;
  • 4)le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;
  • 5)gli altri trattamenti per il miglioramento della qualita' del prodotto che, in relazione alla evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanita' e con il Ministro per le finanze".

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;385~art3 · fonte su Normattiva