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[1]Agli effetti della concessione della pensione alle vedove e agli orfani, ai sensi degli articoli 24, ultimo comma, 29 e 35 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e 8 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, si considera utile il matrimonio contratto fino al 31 dicembre 1940, purche' sia durato non meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorche' postuma.

[2]I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati nel diritto a pensione di guerra ai figli legittimi.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1934-01-18;28~art1 · fonte del testo