[1]I contributi a carico dello Stato disposti, a favore di associazioni per il sostegno della loro attivita' di promozione sociale, dalla legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi per ciascuno degli anni 1982 e 1983, con le seguenti attribuzioni alle associazioni di cui all'articolo 1 della legge n. 190 del 1981:

[2]Associazione nazionale mutilati e invalidi civili... L. 350.000.000 Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra. L. 550.000.000 Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra. L. 1.200.000.000 Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro. L. 400.000.000 Associazione nazionale vittime civili di guerra.... L. 400.000.000 Unione italiana ciechi................ L. 800.000.000 Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti... L. 900.000.000 Unione nazionale mutilati per servizio........ L. 400.000.000 Ente nazionale protezione animali........... L. 120.000.000

[3]Ferma restando la ripartizione dei contributi alle associazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 190 del 1981, i contributi alle associazioni di cui all'articolo 3 della predetta legge sono cosi' ripartiti:

[4]ANFFaS........................ L. 300.000.000 Associazione bambini Down............... L. 100.000.000 CePiM......................... L. 100.000.000

[5]Al medesimo articolo 3 della legge n. 190 sono inserite le seguenti associazioni con i rispettivi contributi:

[6]Aias.......................... L. 50.000.000 Aism.......................... L. 50.000.000 ((UILDM))....................... L. 50.000.000 ANIEP......................... L. 50.000.000 ((Associazione italiana per il bambino con idrocefalo o spina bifida))................... L. 20.000.000 Associazione italiana ciechi di guerra......... L. 40.000.000 Associazione nazionale radioamatori ciechi....... L. 30.000.000

Testo vigente dal 12 ottobre 1983

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-13;196~art1 · fonte su Normattiva