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Al primo comma dell'art. 1 e al primo comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso l'indennita' suddetta non potra' ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennita' stessa, non raggiunge l'unita'".
Testo in vigore dal 22 luglio 1960 al 16 dicembre 2010
