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All'art. 34 - sub 78/a - comma primo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, si aggiunge: "... o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza".
Testo in vigore dal 7 giugno 1954 al 16 dicembre 2010
