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All'art. 34 - sub 78/b - del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, si aggiunge: "Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovra' anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente. "Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalita' entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso. "In caso di contestazione e ove la spedalita' non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo intero di essa o quello residuo sara' a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione. "Nel caso che la spedalita' venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovra' corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631".
Testo in vigore dal 7 giugno 1954 al 16 dicembre 2010
